I. Ambito di applicazione
- Le presenti condizioni generali di vendita (CGV) si applicano a tutti i nostri rapporti commerciali con i nostri clienti («l’Acquirente»). Le condizioni generali di vendita si applicano solo se l’Acquirente è un imprenditore (articolo 14 del BGB, codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 310, comma 1, del BGB.
- Le nostre condizioni generali di vendita si applicano in via esclusiva. Condizioni generali dell’Acquirente divergenti, contrarie o integrative diventano parte del contratto solo se e nella misura in cui abbiamo espressamente acconsentito alla loro applicazione. Tale requisito di consenso vale anche quando l’Acquirente rinvia alle proprie condizioni generali in sede di ordine e noi non ci siamo espressamente opposti.
- Le presenti condizioni si applicano ai contratti di vendita e fornitura di macchine, impianti, gruppi, ricambi e altri beni mobili, nonché ai servizi connessi di montaggio, messa in servizio, fabbricazione e opera («Prestazioni»). È irrilevante se li produciamo noi stessi o li acquistiamo da fornitori (in particolare articoli 433 e 650 del BGB). Salvo diverso accordo, la versione vigente al momento dell’ordine o da ultimo comunicata all’Acquirente in forma testuale si applica anche come accordo quadro ai futuri contratti dello stesso tipo.
- Gli accordi individuali conclusi nel singolo caso con l’Acquirente (compresi accordi accessori, integrazioni e modifiche) e le indicazioni contenute nella nostra conferma d’ordine prevalgono sulle presenti condizioni generali di vendita. Salvo prova contraria, per il contenuto di tali accordi fa fede un contratto scritto o la nostra conferma scritta.
- Le dichiarazioni giuridicamente rilevanti e le comunicazioni dell’Acquirente relative al contratto (ad es. denunce di vizi, fissazione di termini, recesso o riduzione) devono essere rese per iscritto, ossia in forma scritta e in forma testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano impregiudicati gli ulteriori requisiti di forma di legge e ulteriori prove (eventualmente in caso di dubbi sulla legittimazione del dichiarante).
- Laddove si faccia riferimento all’applicabilità di disposizioni di legge, si osservi che tali rinvii hanno mero valore chiarificatore. Le disposizioni di legge si applicano — anche in assenza del corrispondente chiarimento — nei limiti in cui non siano modificate o escluse dalle condizioni generali di vendita.
II. Offerta e conclusione del contratto
- Le nostre offerte sono libere e non vincolanti. Ciò vale anche quando abbiamo messo a disposizione dell’Acquirente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, piani, calcoli, computi, rinvii a norme DIN) nonché altre descrizioni di prodotto o documenti (anche in forma elettronica). Su tutti i documenti consegnati all’Acquirente in relazione al conferimento dell’ordine ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore. Tali documenti non possono essere resi accessibili a terzi, salvo che concediamo al committente il nostro espresso consenso scritto.
- L’ordine della Merce da parte dell’Acquirente costituisce una proposta contrattuale non vincolante ai sensi dell’articolo 145 del BGB. Salvo che dall’ordine risulti diversamente, siamo legittimati ad accettare tale proposta contrattuale entro due settimane dal suo ricevimento presso di noi.
- L’accettazione della proposta contrattuale dell’Acquirente può essere dichiarata per iscritto (ad es. mediante una conferma d’ordine) oppure mediante consegna della Merce all’Acquirente. Qualora, in qualità di venditore, non accettassimo la proposta dell’Acquirente entro il termine di cui alla sezione II.2., i documenti trasmessi all’Acquirente devono esserci restituiti senza indugio.
III. Prezzi e condizioni di pagamento
- Salvo diverso accordo scritto nel singolo caso, si applicano i nostri prezzi vigenti al momento della conclusione del contratto franco magazzino, oltre all’imposta sul valore aggiunto di legge. I costi di imballaggio sono fatturati separatamente. In assenza di un accordo su un prezzo fisso, ci riserviamo adeguate variazioni di prezzo dovute a mutati costi salariali, di materiale e di distribuzione per le forniture effettuate 3 mesi o più dopo la conclusione del contratto.
- Nell’ambito di una vendita con spedizione, l’Acquirente sopporta i costi di trasporto franco magazzino e i costi di un’eventuale assicurazione di trasporto da lui richiesta. I costi di trasporto vengono addebitati secondo quanto concordato nel singolo contratto o nella conferma d’ordine. Eventuali dazi, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico dell’Acquirente.
- Il pagamento del prezzo di acquisto deve avvenire esclusivamente sul conto indicato a tergo. La deduzione di uno sconto per pronta cassa è ammessa solo previo specifico accordo scritto.
- Salvo diverso accordo, il prezzo di acquisto è esigibile e va corrisposto entro quattordici giorni dall’emissione della fattura e dalla consegna o accettazione della Merce. Siamo tuttavia legittimati in qualsiasi momento, anche nell’ambito di un rapporto commerciale in corso, a effettuare una fornitura in tutto o in parte solo dietro pagamento anticipato. Dichiariamo la relativa riserva al più tardi con la conferma d’ordine.
- L’Acquirente è in mora alla scadenza del suddetto termine di pagamento. Durante la mora, sul prezzo di acquisto maturano interessi al tasso legale di mora applicabile ai sensi dell’articolo 288, comma 2, del BGB, pari a nove punti percentuali oltre il rispettivo tasso base. Ci riserviamo di far valere un maggior danno da mora. Nei confronti dei commercianti resta impregiudicato il nostro diritto agli interessi commerciali di scadenza ai sensi dell’articolo 353 del HGB.
- Qualora dopo la conclusione del contratto sia prevedibile che il nostro diritto al pagamento del prezzo di acquisto sia compromesso a causa di una carente capacità di adempimento dell’Acquirente (ad es. per una domanda di apertura di una procedura di insolvenza), siamo legittimati, ai sensi delle disposizioni di legge, a rifiutare la prestazione e, eventualmente dopo la fissazione di un termine, a recedere dal contratto (articolo 321 del BGB). Nei contratti aventi a oggetto la produzione di cose infungibili (realizzazioni su misura) possiamo dichiarare immediatamente il recesso. Restano a tal riguardo impregiudicate le disposizioni di legge sulla superfluità della fissazione di un termine.
IV. Diritti di ritenzione
All’Acquirente spettano diritti di compensazione o di ritenzione solo qualora il suo credito sia stato accertato con sentenza passata in giudicato o sia incontestato e la sua contropretesa si fondi sul medesimo rapporto contrattuale. Qualora nell’ambito della fornitura si manifestino vizi, restano impregiudicati i controdiritti dell’Acquirente, in particolare ai sensi della sezione IX, comma 6, seconda frase, delle presenti condizioni generali di vendita.
V. Termine di consegna e ritardo nella consegna
- Il termine di consegna è concordato individualmente o da noi indicato all’atto dell’accettazione dell’ordine. In caso contrario, il termine di consegna è di circa 4 settimane dalla conclusione del contratto.
- Qualora non potessimo rispettare termini di consegna concordati contrattualmente per motivi a noi non imputabili, dobbiamo informarne senza indugio l’Acquirente e comunicare parallelamente il termine di consegna presumibile o nuovo. Qualora una consegna tardiva non possa avvenire nemmeno entro il nuovo termine comunicato a causa dell’indisponibilità della prestazione, siamo legittimati a recedere in tutto o in parte dal contratto; dobbiamo rimborsare senza indugio ogni controprestazione già eseguita dall’Acquirente (sotto forma di pagamento del prezzo di acquisto). L’indisponibilità della prestazione ricorre, ad esempio, quando il nostro fornitore non ci ha rifornito tempestivamente, quando abbiamo concluso un’operazione di copertura congruente, quando sussistono altre perturbazioni nella catena di fornitura (ad esempio per causa di forza maggiore) o quando nel singolo caso non siamo tenuti all’approvvigionamento.
- La sussistenza di un ritardo nella consegna da parte nostra in qualità di venditore è determinata dalle disposizioni di legge. Presupposto di un nostro ritardo nella consegna in qualità di venditore è tuttavia una messa in mora da parte dell’Acquirente. In caso di ritardo nella consegna, l’Acquirente può far valere il risarcimento forfettario del proprio danno da mora. Il forfait risarcitorio ammonta, per ogni settimana di calendario intera di ritardo, allo 0,5 % del prezzo netto (valore della fornitura), complessivamente tuttavia a non più del 5 % del valore di fornitura della Merce consegnata in ritardo. Ci riserviamo la relativa prova che l’Acquirente non abbia subito alcun danno o soltanto un danno inferiore al suddetto forfait.
- Restano impregiudicati i diritti dell’Acquirente di cui alla sezione X. delle presenti condizioni generali di vendita e i nostri diritti previsti dalla legge, in particolare in caso di esclusione dell’obbligo di prestazione (ad es. per impossibilità o inesigibilità della prestazione e/o dell’adempimento successivo).
VI. Consegna, passaggio del rischio, accettazione, mora del creditore
- La consegna avviene franco magazzino. Il magazzino costituisce anche il luogo di adempimento della fornitura nonché il luogo di un eventuale adempimento successivo. Qualora l’Acquirente desideri che la Merce sia spedita a un diverso luogo di destinazione (vendita con spedizione), egli sopporta i costi della spedizione. In mancanza di accordo contrattuale, possiamo determinare noi stessi le modalità di spedizione (imballaggio, itinerario, impresa di trasporto).
- Con la consegna della Merce all’Acquirente, il rischio del perimento fortuito e del deterioramento fortuito passa all’Acquirente. Nell’ambito di una vendita con spedizione, il rischio del perimento fortuito della Merce, del deterioramento fortuito della Merce nonché il rischio di ritardo passano già con la consegna della Merce allo spedizioniere o al vettore. In caso di accordo contrattuale su un’accettazione della Merce, questa è determinante per il passaggio del rischio. Restano impregiudicate le ulteriori disposizioni di legge in materia di contratto d’opera. La mora dell’Acquirente nell’accettazione equivale alla consegna o all’accettazione della Merce.
- Qualora l’Acquirente sia in mora nell’accettazione o la consegna subisca ritardi per altri motivi a lui imputabili, abbiamo diritto al risarcimento del danno comprovato e delle necessarie spese aggiuntive, in particolare dei costi di trasporto, personale e magazzinaggio. Restano impregiudicati i nostri diritti di legge.
VII. Riserva di proprietà
- Ci riserviamo la proprietà della Merce fornita fino al pagamento integrale di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di compravendita e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti).
- Prima che sia avvenuto il pagamento integrale dei crediti garantiti, la Merce soggetta a riserva di proprietà non può essere né data in pegno a terzi né trasferita a scopo di garanzia. L’Acquirente deve darci comunicazione scritta senza indugio qualora sia presentata una domanda di apertura di una procedura di insolvenza o nella misura in cui terzi accedano alla Merce di nostra proprietà (ad es. pignoramenti). Nella misura in cui il terzo non sia in grado di rimborsarci le spese giudiziali ed extragiudiziali di un’azione ai sensi dell’articolo 771 della ZPO (codice di procedura civile tedesco), il committente risponde della perdita da noi subita.
- In caso di comportamento dell’Acquirente contrario al contratto, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo di acquisto esigibile, siamo legittimati, ai sensi delle disposizioni di legge, a recedere dal contratto e/o a esigere la restituzione della Merce sulla base della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non contiene contestualmente una dichiarazione di recesso; siamo anzi legittimati a esigere unicamente la restituzione della Merce e a riservarci il recesso. Qualora l’Acquirente non paghi il prezzo di acquisto esigibile, prima di far valere tali diritti dobbiamo avergli assegnato senza esito un termine adeguato per il pagamento. Ciò vale solo nella misura in cui una simile fissazione di termine non sia superflua secondo le disposizioni di legge.
- Fino a revoca ai sensi di VII. 4. lett. c, l’Acquirente è autorizzato a rivendere e/o trasformare la Merce soggetta a riserva di proprietà nell’ambito della normale attività commerciale. In tal caso si applicano in via integrativa le seguenti disposizioni:
- a) I prodotti risultanti da unione, mescolanza o trasformazione della nostra Merce sono soggetti alla riserva di proprietà per il loro intero valore, essendo noi considerati produttori. Qualora, in caso di unione, mescolanza o trasformazione con merci di terzi, permanga il loro diritto di proprietà, acquisiamo la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle merci unite, mescolate o trasformate. Per il resto, al prodotto risultante si applica quanto previsto per la Merce fornita con riserva di proprietà. L’Acquirente ci cede altresì a scopo di garanzia i crediti che gli spettano nei confronti di un terzo per effetto dell’unione della Merce riservata con un bene immobile. Accettiamo tale cessione.
- b) L’Acquirente ci cede sin d’ora a scopo di garanzia, per intero ovvero per l’importo della nostra eventuale quota di comproprietà ai sensi di VII. 4. lett. a, i crediti verso terzi derivanti dalla rivendita della Merce o del prodotto per l’importo finale di fatturazione concordato con noi (imposta sul valore aggiunto inclusa). Accettiamo la cessione. Gli obblighi dell’Acquirente indicati al punto VII. 2. valgono anche con riguardo ai crediti ceduti.
- c) L’Acquirente resta autorizzato, accanto a noi, alla riscossione del credito. Finché l’Acquirente adempie ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti, non sussiste una carenza di capacità di adempimento dell’Acquirente e non facciamo valere la riserva di proprietà mediante l’esercizio di un diritto ai sensi di VII. 3., ci impegniamo a non riscuotere il credito. Qualora facciamo valere l’esercizio di un diritto ai sensi di VII. 3., possiamo esigere dall’Acquirente la comunicazione dei crediti ceduti e dei relativi debitori, che l’Acquirente fornisca tutte le indicazioni necessarie alla riscossione, consegni la relativa documentazione e comunichi ai debitori (terzi) la cessione. Siamo inoltre legittimati a revocare la facoltà di rivendita dell’Acquirente nonché la sua facoltà di trasformare la Merce soggetta a riserva di proprietà.
- d) Qualora il valore realizzabile delle garanzie superi i nostri crediti di oltre il 10 %, su richiesta dell’Acquirente liberiamo garanzie a nostra scelta.
- Finché la proprietà non gli è ancora passata, il committente è tenuto a trattare con cura la cosa acquistata. In particolare è tenuto ad assicurarla adeguatamente a proprie spese al valore a nuovo contro furto, incendio e danni da acqua. Qualora debbano essere eseguiti lavori di manutenzione e ispezione, il committente deve farli eseguire tempestivamente a proprie spese.
IX. Diritti dell’Acquirente per vizi
- Ai diritti dell’Acquirente in caso di vizi materiali e giuridici (compresi fornitura errata e fornitura in difetto nonché montaggio/installazione non conformi o istruzioni difettose) si applicano le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente stabilito di seguito. Restano impregiudicate le disposizioni di legge sulla vendita di beni di consumo (articoli 474 e seguenti del BGB) e i diritti dell’Acquirente derivanti da garanzie rilasciate separatamente, in particolare dal produttore.
- Gli accordi da noi conclusi con gli acquirenti in merito alla qualità e all’uso previsto della Merce (compresi accessori e istruzioni) costituiscono di regola il fondamento della nostra responsabilità per vizi nell’ambito della garanzia. Un accordo sulla qualità comprende tutte le descrizioni di prodotto nonché le indicazioni del produttore che siano oggetto del singolo contratto o che siano state da noi rese pubbliche (in particolare in cataloghi o sul nostro sito internet) al momento della conclusione del contratto. Qualora non sia stata concordata alcuna qualità, la sussistenza di un vizio va valutata secondo l’articolo 434, comma 3, del BGB. In tale contesto si osservi che le dichiarazioni pubbliche del produttore nell’ambito della pubblicità o sull’etichetta della Merce prevalgono sulle dichiarazioni di altri terzi.
- Per le Merci con elementi digitali o altri contenuti digitali si osservi che siamo tenuti a fornire e ad aggiornare i contenuti digitali soltanto nella misura in cui ciò risulti espressamente da un accordo sulla qualità ai sensi di IX.2. Non assumiamo alcuna responsabilità per dichiarazioni pubbliche del produttore e di altri terzi.
- Non rispondiamo dei vizi che l’Acquirente conosce o ignora per colpa grave al momento della conclusione del contratto ai sensi dell’articolo 442 del BGB.
- I diritti dell’Acquirente per vizi sussistono solo se ha adempiuto ai propri obblighi legali di esame e denuncia (articoli 377 e 381 HGB). La Merce deve essere esaminata dopo la consegna nella misura consentita dall’ordinario svolgimento dell’attività; se destinata all’incorporazione o alla trasformazione, l’esame deve avvenire tempestivamente prima di tale operazione. Qualsiasi vizio riscontrato deve esserci comunicato senza indugio in forma testuale. In caso di omissione dell’esame o della denuncia corretta e tempestiva si applicano le conseguenze di legge.
- Qualora la Merce fornita risultasse viziata, a noi in qualità di venditore spetta il diritto di scegliere se eseguire l’adempimento successivo mediante eliminazione del vizio (riparazione) o mediante fornitura di una cosa esente da vizi (fornitura sostitutiva). Qualora la modalità di adempimento successivo da noi scelta risulti inesigibile per l’Acquirente nel singolo caso, egli può rifiutarla. Ci riserviamo tuttavia di rifiutare l’adempimento successivo alle condizioni di legge. Siamo inoltre legittimati a subordinare l’adempimento successivo da noi dovuto al pagamento da parte dell’Acquirente del prezzo di acquisto esigibile. All’Acquirente spetta tuttavia il diritto di trattenere una parte del prezzo di acquisto proporzionata al vizio.
- Per l’adempimento successivo dovuto, l’Acquirente deve concederci il tempo e l’opportunità necessari. In particolare, l’Acquirente deve consegnarci, a fini di verifica, la cosa per la quale ha fatto valere un vizio. Qualora eseguissimo una fornitura sostitutiva di una cosa esente da vizi, l’Acquirente deve restituirci la cosa viziata secondo le disposizioni di legge. All’Acquirente non spetta tuttavia alcun diritto alla restituzione.
- Salvo che ci siamo contrattualmente obbligati in tal senso, l’adempimento successivo non comprende né lo smontaggio, la rimozione o la disinstallazione della cosa viziata né l’incorporazione, l’applicazione o l’installazione di una cosa esente da vizi. Restano impregiudicati i diritti dell’Acquirente al rimborso dei «costi di montaggio e smontaggio».
- Le spese necessarie ai fini della verifica e dell’adempimento successivo (costi di trasporto, di manodopera e di materiale nonché, eventualmente, costi di smontaggio e montaggio) sono da noi rimborsate secondo le disposizioni di legge e le presenti condizioni generali di vendita qualora sussista un vizio. Possiamo tuttavia esigere dall’Acquirente il rimborso dei costi derivanti da una richiesta ingiustificata di eliminazione di un vizio qualora l’Acquirente sapesse o avesse potuto riconoscere che in realtà non sussisteva alcun vizio.
- L’Acquirente ha il diritto di eliminare egli stesso il vizio e di esigere il rimborso delle spese oggettivamente necessarie a tal fine in caso di urgenza (ad es. in caso di pericolo per la sicurezza di esercizio o per prevenire danni sproporzionati). In caso di esecuzione in proprio, l’Acquirente deve informarci senza indugio. Qualora fossimo legittimati a rifiutare un adempimento successivo secondo le disposizioni di legge, l’Acquirente non ha diritto all’esecuzione in proprio.
- L’Acquirente può, secondo le disposizioni di legge, recedere dal contratto di compravendita o ridurre il prezzo di acquisto qualora un termine da lui fissato per l’adempimento successivo sia decorso senza esito o sia superfluo secondo le disposizioni di legge. In caso di vizio non rilevante all’Acquirente non spetta tuttavia alcun diritto di recesso.
- Sono esclusi i diritti dell’Acquirente al rimborso delle spese ai sensi dell’articolo 445a, comma 1, del BGB, salvo che l’ultimo contratto nella catena di fornitura sia una vendita di beni di consumo (articoli 478, 474 del BGB) o un contratto di consumo per la fornitura di prodotti digitali (articoli 445c seconda frase, 327, comma 5, 327u del BGB).
- I diritti al risarcimento del danno o al rimborso di spese inutili dell’Acquirente (articolo 284 del BGB) sussistono, anche in presenza di un vizio, soltanto ai sensi delle sezioni X. e XI.
X. Prescrizione
- In deroga all’articolo 438, comma 1, n. 3, del BGB, il termine generale di prescrizione per i diritti derivanti da vizi materiali o giuridici è di un anno dalla consegna. Qualora sia stata concordata contrattualmente un’accettazione, la prescrizione decorre dall’accettazione.
- Secondo la disciplina di legge, il termine di prescrizione è di 5 anni dalla consegna (articolo 438, comma 1, n. 2, del BGB) qualora la Merce sia un’opera edile o una cosa che, conformemente al suo uso abituale, sia stata impiegata per un’opera edile e ne abbia causato la difettosità (materiale da costruzione). Ciò vale fatte salve le ulteriori disposizioni speciali di legge sulla prescrizione (in particolare l’articolo 438, comma 1, n. 1, comma 3, e gli articoli 444, 445b del BGB).
- I suddetti termini di prescrizione del diritto della vendita si applicano anche ai diritti contrattuali ed extracontrattuali al risarcimento del danno dell’Acquirente fondati su un vizio della Merce, salvo che l’applicazione della prescrizione ordinaria di legge ai sensi degli articoli 195, 199 del BGB conducesse nel singolo caso a una prescrizione più breve. I diritti al risarcimento del danno dell’Acquirente ai sensi di XI.1 e XI.2 lett. a), nonché quelli fondati sulla legge tedesca sulla responsabilità da prodotto, si prescrivono esclusivamente secondo i termini di prescrizione di legge.
XI. Altra responsabilità
- Salvo quanto diversamente risulti dalle presenti condizioni generali di vendita, comprese le disposizioni che seguono, rispondiamo in qualità di venditore delle violazioni di obblighi contrattuali ed extracontrattuali secondo le prescrizioni di legge.
- Nell’ambito della responsabilità per colpa rispondiamo del risarcimento del danno, a qualsiasi titolo giuridico, soltanto in caso di dolo e colpa grave. In caso di colpa lieve rispondiamo, fatte salve le limitazioni di responsabilità di legge (ad es. diligenza nelle proprie cose; violazione irrilevante di obblighi), soltanto:
- a) dei danni derivanti dalla lesione della vita, dell’integrità fisica o della salute;
- b) dei danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obblighi il cui adempimento rende possibile la regolare esecuzione del contratto e sulla cui osservanza la controparte contrattuale confida e può confidare). In tal caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente ricorrente.
- Le limitazioni di responsabilità risultanti da XI.2 valgono anche nei confronti di terzi nonché in caso di violazioni di obblighi da parte di persone della cui colpa rispondiamo secondo le disposizioni di legge. Nella misura in cui un vizio sia stato dolosamente taciuto e sia stata assunta una garanzia per la qualità della Merce, le limitazioni di responsabilità non trovano applicazione. Lo stesso vale per i diritti dell’Acquirente ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto.
- L’Acquirente può recedere o risolvere per una violazione di obblighi che non derivi da un vizio soltanto qualora noi in qualità di venditore siamo responsabili di tale violazione.
- È escluso un diritto di risoluzione dell’Acquirente (in particolare ai sensi degli articoli 650, 648 del BGB). Per il resto valgono i presupposti e le conseguenze giuridiche di legge.
XII. Legge applicabile e foro competente
- Alle presenti condizioni generali di vendita e al rapporto contrattuale tra noi in qualità di venditore e l’Acquirente si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto uniforme internazionale, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
- Qualora l’Acquirente sia un commerciante ai sensi del codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, la sede legale di PAVEL Gerätebau GmbH costituisce il foro esclusivo, anche internazionale, per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale. Lo stesso vale se l’Acquirente non ha un foro generale in Germania o se il suo domicilio o la sua dimora abituale sono ignoti al momento della proposizione dell’azione.
- Siamo inoltre legittimati a proporre azione presso il luogo di adempimento dell’obbligo di consegna secondo le presenti condizioni generali di vendita o secondo un accordo individuale prevalente, ovvero presso il foro generale dell’Acquirente. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prevalenti (fori esclusivi).